Accordo con Scrittura Privata, Non negoziabile
Archiviato in:Inform _- azione, Consapevolezza
Accordo con Scrittura Privata, Non negoziabile
Accordo con Scrittura Privata, Non negoziabile
TUTTE LE INDICAZIONI CON *(NOME E COGNOME) sono sostituite dalla vostra persona-finzione giuridica es. MARIO ROSSI
TUTTE LE INDICAZIONI CON (Nome e Cognome o Discendenza) sono sostituite dal vostro appellativo distintivo es. Mario Rossi oppure, Mario della discendenza Rossi, oppure Mario della famiglia Rossi
amore e prosperità
procediamo in onore ed amore
ma:
Fra le PARTI si conviene quanto segue :
Debitore: *NOME E COGNOME Casella Postale: n° ….. Posta di Paese (Prov.) Italia | Creditore: Essenza/Essere/Entità: Nome: e Cognome o Discendenza Incaricato e beneficiario esclusivo della: Casella Postale: n°..... Abitante anche in Paese (Prov.) Italia |
Il presente Accordo Privato è mutualmente concordato ed entra in vigore alla data della firma di
questa scrittura/Accordo Privato, tra la “persona-finzione giuridica”: *(NOME E COGNOME), (cod Fisc: ___ ___ _____ _____) noto anche da ogni, qualsiasi e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detto nome con l’unica eccezione di: "(Nome e Cognome o Discendenza)", di seguito congiuntamente e solidalmente "*(NOME E COGNOME)", Debitore, e l'Essere umano in Spirito, carne, sangue ed ossa, vivente, respirante, conosciuto con l'appellativo distintivo: (Nome e Cognome o Discendenza) di seguito "Creditore” (vedi allegato Estratto dell’Atto di nascita.......
In considerazione del fatto che il Creditore,
1: costituisce la sorgente, l’origine, la sostanza, ed essendo cioè base di "rivendicazione
preesistente" dalla quale l'esistenza di *(NOME E COGNOME) deriva, e la base sulla quale *(NOME E COGNOME) funziona come mezzo di trasmissione, ossia serve come un condotto, garantendo al Creditore la capacità di interagire, contrattare, acquistare, scambiare beni e servizi, commerciando con altre persone giuridiche/artificiali;
2: costituisce la FONTE dei beni, attualmente intestati alla persona-finzione giuridica: *(NOME E COGNOME), attraverso l’Esistenza senziente, l’esercizio di facoltà e il lavoro e la fatica del Creditore Unico ed indivisibile, che hanno fornito e forniscono i fattori di costo sufficienti per
sostenere qualsiasi contratto di sorta che *(NOME E COGNOME)possa eseguire, od ha potuto eseguire ed in riferimento al quale *(NOME E COGNOME) possa essere considerato stato od e’ vincolato;
3: al fine di garantire la sicurezza del pagamento di tutte le somme ora dovute e ancora da pagare, e
di quelle che potrebbero diventare dovute ed esigibili, da parte di *(NOME E COGNOME), che a titolo oneroso, con la scrittura presente, Concorda e Conviene che *(NOME E COGNOME) debba sottoscrivere l’impegno a:
- di funzionare e servire come mezzo di trasmissione a beneficio del Creditore, garantendo al
Creditore la capacità di impegnarsi in commercio con altre persone giuridiche, e di indennizzare,
difendere e conservare integro il capitale e/o i beni e/o servizi del Creditore da e contro ogni e
qualsiasi responsabilità, reclami, richieste, ordini, citazioni, ordinanze, sentenze, danni, costi,
perdite, pignoramenti, imposte, depositi, cause, azioni legali, azioni fiscali, sanzioni, multe, interessi
e spese di sorta, da parte di privati e/o dello stato, sia in assoluto che nel contingente, dovuti e che
potrebbero diventare dovuti, esistenti al presente e nascenti in futuro, comunque evidenziati,
sofferti, sostenuti da, e imposti a *(NOME E COGNOME), e per qualsiasi motivo, scopo, e causa di sorta.
- Inoltre, *(NOME E COGNOME), a titolo oneroso, con il presente Accordo espressamente riconosce, consente e concorda che il Creditore non può e non deve, in nessun caso, né in alcuna maniera, essere ritenuto una persona con funzione di alloggio, né il garante, di *(NOME E COGNOME).
Pag. 1 di 4
Definizioni:
Ai fini del presente Accordo Privato, le seguenti parole e termini esprimono il significato stabilito
come segue,
Accordo Privato
In questo Accordo Privato il termine "Accordo Privato" indica il presente scritto ed espresso come
Accordo - datato il giorno della firma di questo accordo, tra il Creditore e *(NOME E COGNOME), insieme a tutte le eventuali modifiche di e sostituzioni per questo Accordo Privato.
Denominazione
In questo Accordo Privato con il termine "denominazione" si intende: un termine generale che
introduce e specifica un termine particolare che può essere utilizzato per rivolgersi ad augurare,
richiamare o fare appello ad un particolare essere umano, vivente e respirante.
Condotto
In questo Accordo Privato il termine "condotto" indica un mezzo di trasmissione e distribuzione
dell’energia e degli effetti/prodotto del lavoro, come i beni e servizi, attraverso il nome di
"*(NOME E COGNOME)", conosciuto anche con qualsiasi e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detto nome, tranne: "(Nome e Cognome o Discendenza)".
Creditore
In questo Accordo Privato il termine "Creditore” indica: "(Nome e Cognome o Discendenza)”.
*(NOME E COGNOME)
In questo Accordo Privato il termine "*(NOME E COGNOME)" significa *(NOME E COGNOME), come “persona-finzione giuridica”, anche conosciuto con qualsiasi e tutti i derivati e le variazioni nella grafia di detto nome, tranne: "(Nome e Cognome o Discendenza)”.
Derivato
In questo Accordo Privato la parola "derivato" significa proveniente da un altro; ottenuto da
qualcosa che è superiore ad un subalterno; quello che non ha l'origine in se stesso, ma ottiene
l'esistenza da qualcosa di precedente e di natura fondamentale o primaria; qualunque cosa che derivi
da un’altra.
Ens legis
In questo Accordo Privato con il termine "ens legis" (dal Latino: essere legge) si intende: una
“creatura” della legge; in realtà una funzione/finzione/persona ARTIFICIALE, contrapposto a
Essere/persona naturale Umana, come ad esempio una società, considerata derivante la propria
esistenza interamente dalla legge.
Persona/Finzione giuridica
La locuzione “persona giuridica” (o, secondo una vecchia terminologia, ente morale), in diritto,
indica un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce
la capacità giuridica facendo finzione di un soggetto di diritto.
In generale la “capacità giuridica” riconosciuta alla “persona giuridica” (personalità-finzione
giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'Essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia
alla persona fisica, poiché la “persona giuridica” non può essere parte di quei rapporti giuridici che,
per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche in carne ed ossa.
La persona giuridica è quindi quell’organismo unitario, caratterizzato da una PLURALITA’ di
Pag. 2 di 4
individui o da un COMPLESSO di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati.
Quindi in questo Accordo Privato con il termine "persona/finzione giuridica" si intende un astratto,
un'entità giuridica ens legis, come una società di capitali, creata per costrutto di diritto e considerata
legalmente come “finzione”, titolare di determinati diritti e doveri simili ma non primari, ad un
essere umano.
Un'entità immaginaria, come *(NOME E COGNOME), che, sulla base del ragionamento giuridico, è legalmente trattata come “finzione di un essere umano” allo scopo di condurre attività
commerciali a beneficio di un Essere vivente biologico, come il Creditore.
"Fin dai tempi antichi la legge ha imposto diritti e preteso doveri utilizzando una concettualizzazione aziendale, riconoscendo, cioè, le persone giuridiche come differenti dagli Esseri
umani. Le teorie per cui questa modalità di funzionamento legale si è sviluppata, è stata giustificata,
qualificata e definita, sono oggetto di una biblioteca molto consistente.
Le radici storiche di una particolare società, le pressioni economiche, le nozioni filosofiche, tutto ha
avuto la propria parte nella risposta della legge alla modalità con cui gli uomini portavano avanti i
propri affari attraverso quello che oggi è il familiare dispositivo della società.
L’attribuzione legale di diritti e doveri di una persona/finzione giuridica diversa da Uomo è
necessariamente un processo metaforico. E non c’è nulla di peggio.
Senza dubbio, "le metafore nel diritto devono essere strettamente controllate." Cardozo, J., in
Berkey v Third Avenue R. Co. , 244 NY 84, 94.
“Tutti gli strumenti di pensiero devono essere strettamente controllati per non essere abusati e
fallire nel loro servizio alla ragione."
Vedere US v SCOPHONY CORP OF AMERICA , 333 US 795 ; 68 S. Ct . 855 ; 1948 Stati Uniti“.
(Nome e Cognome o Discendenza) – vedi allegato “Estratto integrale Atto di Nascita” (allegato)
In questo Accordo Privato il termine "(Nome e Cognome o Discendenza) " indica l’Essere vivente e senziente conosciuto con l'appellativo distintivo di: "(Nome e Cognome o Discendenza)".
Essere umano in carne ed ossa che vive e respira.
In questo Accordo Privato il termine "E umano in carne ed ossa, vivente, respirante e senziente"
indica il Creditore: (Nome e Cognome o Discendenza) , un Essere intelligente e vivente, distinto dal costrutto legale e artificiale, dalla ens legis, dalla “persona/finzione giuridica”, creata per costrutto di legge.
Essere senziente e vivente
In questo Accordo Privato il termine "Essere/Essenza/Ente senziente e vivente" il Creditore, cioè
(Nome e Cognome o Discendenza) , un Essere, uomo vivente che respira, da distinguersi da un
costrutto legale astratto come un’entità artificiale, chiamata “persona/finzione giuridica”, società di
capitali, società di persone, associazione e simili.
Non obstante
In questo Accordo Privato con il termine "non obstante " significa: parole anticamente usate in atti
pubblici e privati con l'intento di escludere, in anticipo, qualsiasi interpretazione diversa da certi
scopi e oggetti dichiarati.
"Quindi, come indicato nella Costituzione Italiana, ogni Uomo è Sovrano (art. 1), ed e’
indipendente da tutte le leggi, ad eccezione di quelle Naturali. Egli non è vincolato da alcuna
istituzione creata da suoi simili, senza il suo consenso".
CRUDEN v NEALE , 2 NC 338 ( 1796) 2 SE 70.
Firma: Vedere UCC § 3-401 (b), (quello che è considerato firma).
Italia: Non esiste una definizione legale di firma, perché il codice civile Italiano si occupa
solamente di disciplinare gli effetti giuridici di un documento sottoscritto.
Firmato: Vedere UCC § 1-201 (39) (quello che è considerato firmato).
Pag.3 di 4
Mezzo di trasmissione
In questo Accordo Privato il termine "mezzo di trasmissione" si riferisce a un condotto, ad esempio,
*(NOME E COGNOME), vale a dire *(NOME E COGNOME).
UCC: In questo Accordo Privato con il termine "U.C.C. " si intende “Uniform Commercial Code”
(Codice Commerciale Uniforme, di diritto Nazionale ed Internazionale).
U.C.C., Uniform Commercial Code: E' un modello di legge in materia di contratti commerciali.
Vi si trova ad esempio la disciplina del contratto di vendita, della garanzia per il bene venduto,
dell'agenzia e del contratto d'appalto.
Lo UCC è una legge modello che ha per oggetto un tema di competenza delle legislazioni degli
Stati. Una volta elaborato, è stato proposto alle assemblee parlamentari dei singoli Stati, e diversi
Stati hanno recepito con proprio provvedimento legislativo, lo UCC diventa pertanto
legge dei contratti commerciali applicabile anche nel proprio territorio e nei rapporti Commerciali
Internazionali.
Il presente Accordo Privato è continuativo e si perpetua in effetti fino alla morte, vale a dire la
cessazione definitiva di tutte le funzioni vitali e facoltà del Creditore.
Il presente accordo privato è datato:
Debitore: *(NOME E COGNOME)
Firma
Il Creditore accetta la firma di *(NOME E COGNOME) in accordo con UCC § § 1-201 (39), 3- 401 (b).
------------------------------------
(Nome e Cognome o Discendenza)
Firma del Creditore ___________________________
Tutti i diritti Riservati
Firmato in presenza di:
Nome:
Giorno:
Luogo:
Pag.4 di 4
Etichette: accordo, dichiarazione, diritto internazionale, diritto sovrano, essere umano, italia, Legge de jure, Legge Naturale, persona-finzione giuridica, scrittura privata, sovranità